Corso Addetto alle Emergenze ed alla Prevenzione Incendi

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ll Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare tra i lavoratori gli addetti alla squadra antincendio e di provvedere alla loro formazione (art. 7 del D.M. 10 marzo 1998 – artt. 37 e 46 del D.Lgs. 81/08-Nuovo Decreto Ministeriale 02/09/2021).

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio..

Classificazione delle aziende Livello 1, 2 e 3 (ex Rischio Basso, Medio o Alto)

Il D.M. 2 settembre 2022 individua la tipologia del rischio Livello 1, 2 e 3 (ex Rischio Basso, Medio o Alto) in funzione dell’infiammabilità delle sostanze presenti, delle possibilità di sviluppo di incendio e della probabilità di propagazione:

  • Azienda Livello 1 (ex Rischio Basso): presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità, probabilità di incendio scarsa;
  • Azienda Livello 2 (ex Rischio Medio): presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata;
  • Azienda Livello 3 (ex Rischio Alto): presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili.

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